Le censure proposte dall’Antitrust “non evidenziano vizi della sentenza (del Tar del Lazio, ndr) impugnata la quale ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento sanzionatorio”. Così il Consiglio di Stato in una sentenza con la quale, nel respingere il ricorso in appello proposto dall’Agcm, ha confermato l’annullamento disposto in primo grado della sanzione di un milione di euro inflitta dall’Autorità nell’agosto 2021 a Trenitalia, accusata di pratica commerciale scorrette per “non aver predisposto, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021, con riferimento alla tratta Roma-Napoli, un numero di posti tali da soddisfare la domanda dei pendolari in possesso di un abbonamento”. In primo grado, il Tar accolse il ricorso di Trenitalia, ritenendo che “le condizioni contrattuali dell’abbonamento fossero conformi alla disciplina dettata dall’Autorità di regolazione dei trasporti – lo ricostruisce lo stesso CdS in sentenza – che il rapporto tra posti disponibili e numero degli abbonamenti fosse comunque idoneo a soddisfare la domanda prevedibile e che l’unico episodio concretamente accertato, verificatosi l’8 gennaio 2021, non fosse sufficiente a integrare una pratica commerciale scorretta”. Per i giudici di Palazzo Spada “correttamente il Tar ha ritenuto che dal complessivo contenuto del provvedimento impugnato non emergano elementi sufficienti a dimostrare una condotta del professionista connotata da quel grado di offensività richiesto per integrare una pratica commerciale scorretta”. La ricostruzione secondo la quale alcuni abbonati al tempo ebbero difficoltà nell’effettuare o modificare la prenotazione del posto “non appare sufficiente a dimostrare che la società avesse adottato una condotta contraria al canone della diligenza professionale. Occorre, infatti, considerare che i fatti si collocano in un contesto temporale circoscritto e del tutto eccezionale, caratterizzato dalle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica… In tale scenario, il fisiologico contemperamento tra esigenze di mobilità e obblighi di contenimento del contagio imponeva agli operatori del settore una continua rimodulazione dell’offerta di trasporto, inevitabilmente condizionata da fattori esterni e non imputabili alle autonome scelte imprenditoriali”.
Consiglio Stato, ok annullamento multa a Trenitalia per disagi abbonati della tratta Roma-Napoli
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